Blog · Adolescenti e genitori · 26 ottobre 2026

Genitori separati: serve la firma di entrambi?

Sì, di regola servono tutti e due. Avviare un percorso psicologico per un figlio minorenne è considerato un atto di straordinaria amministrazione, e va deciso insieme: vale anche con l’affido condiviso, anche se il figlio vive stabilmente con te, e anche se le sedute le paghi tu. Non è una pignoleria burocratica dello psicologo — è una condizione deontologica scritta nero su bianco. Ci sono però un’eccezione, una zona in cui il quadro non è uniforme, e una strada quando l’altro genitore non ci sta.

È una delle telefonate più frequenti che ricevo, e arriva quasi sempre con la stessa frustrazione: «mio figlio sta male adesso, devo davvero aspettare che il padre firmi?». La domanda è legittima e la risposta merita di essere precisa, perché su questo tema in rete si trovano soprattutto moduli per professionisti e pagine scritte da avvocati, quasi mai qualcosa scritto per il genitore che deve muoversi.

Perché servono due firme

Il principio sta nell’articolo 316 del Codice civile: la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione — cosa mangia, come si veste, chi lo porta a scuola — le prende chi è presente in quel momento. Quelle di straordinaria amministrazione, che incidono sulla salute, sull’istruzione e sulle scelte di fondo, vanno condivise.

Un percorso psicologico rientra nella seconda categoria. E la separazione non cambia niente di tutto questo: salvo diversa decisione del giudice, separandosi i genitori restano entrambi titolari della responsabilità genitoriale. Da qui discendono tre conseguenze che sorprendono molti:

  • Non conta dove vive il figlio. Il collocamento prevalente presso uno dei due non attribuisce a quel genitore il potere di decidere da solo.
  • Non conta chi paga. Sostenere la spesa non sostituisce il consenso dell’altro.
  • Non conta che l’altro sia poco presente. La rarità dei contatti non fa venire meno la responsabilità genitoriale: quella si modifica solo con un provvedimento.

Cosa dice il Codice Deontologico

Sul versante del professionista la regola è esplicita. L’articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani stabilisce che «le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela».

Lo stesso articolo prevede cosa accade quando quel consenso manca: lo psicologo che «giudichi necessario l’intervento professionale, nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale». Sono infine fatti salvi i casi in cui la prestazione avvenga «su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte» — è la ragione per cui uno sportello d’ascolto scolastico o un servizio dell’AUSL seguono regole diverse da uno studio privato.

Nota di lettura: il Codice usa l’espressione «potestà genitoriale», formula anteriore alla riforma che ha introdotto il termine «responsabilità genitoriale». La sostanza non cambia.

Quindi quando un collega ti chiede la firma dell’altro genitore non sta complicandoti la vita: sta facendo l’unica cosa che può fare. Un professionista che partisse con una sola firma, sapendo che i genitori sono separati, esporrebbe te e tuo figlio a un percorso che l’altro potrebbe contestare e far interrompere a metà — che è il peggiore dei risultati possibili.

Affido esclusivo: qui il quadro non è uniforme

Preferisco dirtelo chiaramente invece di darti una certezza che non c’è.

Sull’affido esclusivo le fonti divergono. Alcune sostengono che basti la firma del genitore affidatario, esibendo il provvedimento del Tribunale. Altre che anche il genitore non affidatario vada informato e debba prestare il consenso, perché l’affido esclusivo riguarda le decisioni quotidiane e non equivale automaticamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, che resta condivisa per le scelte di maggiore interesse. Nei casi di affido cosiddetto super esclusivo il giudice può invece autorizzare espressamente un genitore a decidere da solo.

La conseguenza pratica è semplice: non esiste una risposta valida per tutti, esiste la tua. E sta scritta nel provvedimento del Tribunale, che stabilisce esattamente cosa puoi decidere da solo e cosa no. Portalo al primo colloquio: dieci minuti di lettura chiudono la questione.

Se l’altro genitore rifiuta o sparisce

La strada formale, davanti a un disaccordo sulle scelte di maggiore interesse, è rivolgersi al Giudice Tutelare, che decide nell’interesse del minore. Non è una procedura ostile: esiste proprio per sbloccare queste situazioni.

Prima di arrivarci, però, vale la pena fermarsi su due cose.

La prima: capire cosa c’è sotto il rifiuto. Nella mia esperienza quasi mai riguarda davvero il figlio. Molto più spesso è il timore che la terapia diventi uno strumento nel conflitto fra adulti — che il ragazzo venga «portato dalla parte» dell’altro, che quello che dice finisca in una causa. Un colloquio informativo con entrambi, anche separatamente, in cui si spiega come si lavora e cosa non si farà, sblocca molti rifiuti meglio di qualunque atto.

La seconda, ed è clinica. Un percorso avviato contro la volontà dichiarata di un genitore parte in salita, perché il ragazzo lo sa. Si trova a dover scegliere fra i due, ed è esattamente la posizione da cui bisognerebbe toglierlo. Non vuol dire rinunciare — a volte si procede comunque, e giustamente — ma vuol dire che il consenso formale non basta: serve almeno che l’altro non rema contro.

E se è tuo figlio a chiederlo?

Capita sempre più spesso, soprattutto dai quindici anni in su, che sia il ragazzo a dire che vorrebbe parlare con qualcuno.

Dal punto di vista formale non cambia la regola: finché è minorenne il consenso è dei genitori. Dal punto di vista clinico cambia tutto: un adolescente che chiede aiuto da solo ha già fatto la parte più difficile, e quella richiesta va protetta, non trattata come un dettaglio da sistemare fra adulti. Quando la situazione familiare è molto bloccata esistono anche i servizi del territorio e gli sportelli d’ascolto scolastici, che rispondono a regole diverse da uno studio privato: ne parlo più diffusamente qui.

Cosa saprà l’altro genitore

È la domanda che quasi nessuno fa ad alta voce, ed è bene chiarirla prima e non dopo.

Ci sono due piani distinti. L’intervento in sé — che esiste, con che impostazione, con quali obiettivi, come procede — è qualcosa su cui entrambi i genitori hanno titolo a essere informati. Quello che tuo figlio racconta in seduta è un’altra cosa: senza una riservatezza minima quello spazio non funziona, e questo vale anche verso il genitore che accompagna e che paga.

Il modo corretto di gestirlo è metterlo sul tavolo all’inizio, con tutti presenti: si stabilisce esplicitamente cosa verrà condiviso con i genitori e cosa resta nella stanza, e il ragazzo sa fin dal primo giorno dove si trova. Lasciarlo implicito significa scoprirlo nel momento peggiore, cioè litigando.

Una precisazione doverosa: questo è un orientamento pratico scritto da uno psicologo, non una consulenza legale. Le situazioni di separazione sono tutte diverse e dipendono da cosa dispone il provvedimento del Tribunale nel tuo caso: per quello serve un avvocato.

Domande frequenti

Con l’affido condiviso serve la firma di entrambi?

Sì, di regola. È un atto di straordinaria amministrazione e l’art. 316 c.c. richiede l’accordo di entrambi. Non conta dove vive il figlio, chi paga, né quanto è presente l’altro genitore.

Cosa dice il Codice Deontologico?

L’articolo 31 subordina le prestazioni a minorenni al consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, e prevede che in assenza di consenso, se il professionista giudica necessario l’intervento, informi l’Autorità Tutoria. Restano esclusi i casi disposti dall’autorità competente o svolti in strutture legislativamente preposte.

E se l’altro genitore rifiuta?

La strada formale è il Giudice Tutelare. Prima però conviene capire cosa c’è sotto il rifiuto: spesso è il timore che la terapia diventi uno strumento nel conflitto, e un colloquio informativo con entrambi lo scioglie meglio di un atto.

Con l’affido esclusivo basta la mia firma?

Dipende, e le fonti divergono. L’affido esclusivo non equivale automaticamente alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. La risposta sta nel provvedimento del Tribunale: portalo al primo colloquio.

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Il primo colloquio è gratuito. Cinquanta minuti, online da qualsiasi regione d’Italia o in studio a Bologna e San Lazzaro di Savena, senza impegno di continuare. Sono psicologo clinico iscritto alla Sezione A dell’Albo dell’Emilia-Romagna con il n. 12375 — qui come funzionano le sedute online.